Ogni giorno si è costretti a lasciare la propria vettura in un parcheggio a pagamento, a partire dalle grandi metropoli fino ai piccoli centri che sfruttano ciò per incrementare le entrate cittadine e per i poveri automobilisti queste “piccole cifre” a fine anno diventano cifre rilevanti.
Spesso però capita che, quando si va a riprendere la propria auto questa può essere trovata con dei danni o peggio ancora scomparsa. E la domanda è: chi deve pagare questi danni?
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, sancisce che la responsabilità dei danni è del gestore del parcheggio a pagamento e questo anche quando ci sono cartelli ed insegne che indicano che il parcheggio è incustodito. In base alla legge e a quanto disposto dalla Cassazione, il pagamento di un biglietto (in questo caso del ticket del parcheggio) affida il bene in custodia a chi riceve il pagamento che si assume anche le responsabilità.
Anche se non è fisicamente presente il parcheggiatore e anche se c’è la scritta “parcheggio non custodito” presso il parcheggio a pagamento, ciò non rappresenta una limitazione di responsabilità a carico del gestore, ma anzi rappresenta in tutto e per tutto una clausola vessatoria.
Con il pagamento, infatti, si instaura un accordo tra automobilista e gestore che giocoforza rende il secondo responsabile del mezzo. La responsabilità ricade quindi sempre sul gestore.
In questi casi occorre rivolgersi subito alla propria compagnia assicurativa, che, alla luce della Sentenza, ha tutta la facoltà di richiedere il risarcimento del danno al gestore.
Non solo, quasi sempre i parcheggi a pagamento sono dati in concessione dal Comune a dei privati. In base alla sentenza, se anche il regolamento comunale solleva da ogni responsabilità il concessionario del parcheggio a pagamento dove avviene il furto o il danneggiamento, l’assicurazione dell’automobilista può comunque ottenere il risarcimento in base a quanto stabilito dal giudice. Per ogni ulteriore informazione è sempre buona cosa chiedere alla propria Compagnia Assicurativa.
A stabilirlo è la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza numero 1957 del 27 gennaio 2009, secondo cui “il contratto di parcheggio prevede sempre l’onere della custodia a carico del concessionario”. L’obbligo è motivato dal fatto che, come per un guardaroba, il pagamento del biglietto implica la custodia del bene a carico di chi riceve il denaro.